Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere devono essere utilizzati presìdi medici di sicurezza contro le punture accidentali al fine di eliminare il rischio dell'esposizione degli operatori sanitari agli agenti patogeni del sangue, inclusi i virus dell'immunodeficienza umana (HIV), dell'epatite B (HBV) e dell'epatite C (HCV).
      2. L'adozione dei presìdi medici di sicurezza ai sensi del comma 1 è attuata tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore al fine di utilizzare i presìdi rispondenti ai più elevati criteri di affidabilità e praticità d'uso.
      3. L'utilizzo di presìdi medici non rispondenti ai criteri di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere deve cessare entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.